ESTRATTO DAL SITO
MIUR
- DM 593 08/08/2000
MODALITA’ PROCEDURALI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE
DAL DECRETO LEGISLATIVO 27 LUGLIO 1999, N. 297
TITOLO IV
(attività agevolabili con procedimento
automatico)
Articolo 14
(agevolazioni per assunzione di qualificato
personale di ricerca,
per specifiche commesse esterne di ricerca e per
contratti di ricerca,
per borse di studio per corsi di dottorato di
ricerca)
1. Dal 1 marzo al 30 settembre di ciascun anno, i soggetti
di cui all’art. 5, commi 1 e 2, possono inoltrare al MURST, secondo
lo schema ufficiale da questi predisposto, una domanda per l’ottenimento
di agevolazioni per:
- l’assunzione, a tempo
pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata
almeno biennale, di qualificato personale di ricerca;
- l’assunzione di oneri
relativi a borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato
di ricerca;
- l’attribuzione di specifiche
commesse o contratti per la realizzazione delle attività
di cui all’articolo 2.
2. Per le modalità
di selezione delle domande, di concessione delle agevolazioni, di verifica
e controllo dell’utilizzazione delle agevolazioni medesime si applicano
le disposizioni di cui al decreto n. 275 del 22 luglio 1998 del Ministero
delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministero del Tesoro,
Bilancio e della Programmazione Economica, salva l’osservanza delle
disposizioni seguenti.
3. L’agevolazione viene concessa secondo le seguenti
forme e misure:
- 50 milioni di Lire,
di cui 40 milioni nella forma del credito di imposta e 10 milioni
nella forma del fondo perduto, per ogni assunzione di personale
individuato ai sensi del predetto decreto n. 275/98;
- 50%, nella forma del
credito d’imposta, dell’importo dei contratti di ricerca, fino ad
un massimo di 400 milioni di Lire all’anno per ogni soggetto beneficiario
e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina
comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca;
- 60%, nella forma del
credito d’imposta, dell’importo delle borse di studio.
4. Ai sensi della Comunicazione
della Commissione relativa agli aiuti "de minimis" n. 96/C 68/06, ciascun
soggetto non può beneficiare delle agevolazioni di cui alle lettere
a) e c) del comma precedente, nonchè delle agevolazioni di cui
al successivo articolo 16 del presente decreto, per un importo complessivo
superiore ai 100.000 Euro su un periodo di tre anni.
5. Le agevolazioni
di cui alla lettera b) del precedente comma 3 sono considerate Aiuti
di Stato ai sensi della Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato
alla Ricerca e Sviluppo richiamata in premessa.
6. I contratti di ricerca
di cui alla lettera b) del comma precedente possono riguardare la realizzazione
di attività di ricerca industriale, nonché studi e ricerche
sui processi produttivi, attività applicative dei risultati delle
ricerche, formazione del personale tecnico per l’utilizzazione di nuove
tecnologie, di prove e test sperimentali.
7. Per tali contratti, i soggetti
ammissibili ai sensi del precedente comma 1 possono richiedere, in alternativa
all’agevolazione di cui ai commi 2 e 3, l’erogazione, a valere sulle
risorse del FAR, di un contributo nella spesa nella stessa misura indicata
alla lettera b) del comma 3.
8. I contratti possono essere affidati
ad università, enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM
30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, fondazioni
private che svolgono attività di ricerca, nonché a laboratori
di ricerca esterni pubblici e privati inclusi in apposito albo ministeriale.